L’assicurato deve provare che le lesioni subite dal terzo siano state causate proprio dal suo cane

L’assicurato deve provare che le lesioni subite dal terzo siano state causate proprio dal suo cane
11 Luglio 2016: L’assicurato deve provare che le lesioni subite dal terzo siano state causate proprio dal suo cane 11 Luglio 2016

Non sono pochi i cani che provocano cadute di vario genere e molti dei loro proprietari sono assicurati per la responsabilità civile, con varie formule che coprono anche eventi dannosi di questo tipo. Non è quindi infrequente che una persona citi il proprietario di un cane, chiedendogli di risarcire i danni causati da una caduta provocata da un eccesso di confidenza o dall’esuberanza dell’animale, e che il convenuto citi il proprio assicuratore per esserne indennizzato. Nel caso deciso dal Tribunale di Padova con la sentenza n. 2597/2015 era stata una donna a convenire a giudizio il proprio fidanzato, ma l’assicuratore di quest’ultimo, chiamato in causa, aveva contestato che l’infortunio lamentato dall’attrice si fosse realmente verificato e che rientrasse nei casi coperti dalla garanzia assicurativa prestata. Esso aveva contestato che l’interessata, a breve distanza di tempo dal fatto, aveva fornito versioni assai diverse fra loro in merito alle circostanze in cui il cane l’avrebbe urtata. Peraltro, l’attrice non aveva offerto alcuna prova della dinamica dell’incidente, limitandosi a chiedere l’interrogatorio formale del fidanzato, non ammesso dal Giudice perché privo di valore confessorio nei riguardi del terzo chiamato (la confessione, infatti, è prova legale solo nei riguardi del confitente, e non di altre parti in causa, dei cui diritti questi non possono certo disporre, come prescrive invece l’art. 2731 c.c.). Il Tribunale ricorda che, quando l’assicuratore contesti il fatto che costituisce il presupposto dell’operatività della garanzia assicurativa, l’onere di provarlo incombe all’assicurato, ragion per cui, quando questo non venga adempiuto, la domanda proposta dall’assicurato stesso dev’essere respinta, per difetto di prova in ordine al fatto costitutivo del suo diritto all’indennizzo. Nel caso specifico le sole dichiarazioni dell’attrice-danneggiata non sono state ritenute sufficienti a tal fine, anche perché, ricorda il Tribunale patavino, “se la coerenza del tempo delle dichiarazioni rese rappresenta un fondamentale parametro per vagliare la credibilità di una persona, il giudizio sulla attendibilità della denuncia” fatta dall’attrice-danneggiata “non può che essere negativo”. Ciò tanto più che il convenuto-assicurato, nel caso concreto, era pure il “fidanzato” di costei, per cui proprio nessun rilievo poteva attribuirsi pure alla sua conferma della narrazione formulata dall’attrice-danneggiata nel suo atto di citazione. In conclusione, in questo caso e con riguardo alle lesioni lamentate dall’attrice, la parola di due “umani” non è stata ritenuta sufficiente per darne la colpa al “cane” …

Altre notizie